Pubblicato il 24/11/2020
IL SEGRETARIO
FONTE: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/provvedimenti-cds
- 07346/2020REG.PROV.COLL.
- 00901/2020 REG.RIC.
FATTO
1.Le odierne appellanti sono la Cediform (che ha tra i suoi compiti quello di organizzare corsi di formazione obbligatori sostitutivi del soppresso libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi) e Assifol –Associazione Italiana Formatori On Line (che tutela e promuove gli interessi degli esercenti attività di formazione on line). Esse hanno impugnato in primo grado il decreto dirigenziale n. 76/2018 della Regione Campania, il quale, pur confermando l’utilizzo della modalità e- learning (FAD) per i percorsi formativi riservati agli alimentaristi, ha stabilito l’obbligatorietà dell’esame finale in modalità frontale dinanzi ad una commissione di esame appositamente costituita, riconoscendo, al contempo, gli attestati rilasciati da enti accreditati ed autorizzati in altre regioni (come Cediform, accreditata in Calabria e Sicilia) a condizione che prevedano l’esame finale in modalità frontale. Condizione, quest’ultima, avversata dalle ricorrenti sotto due concorrenti profili: difetto di competenza del dirigente Regionale firmatario dei decreti impugnati; violazione dei principi di reciproco riconoscimento, libertà di circolazione dei lavoratori, concorrenza.- Il TAR ha respinto il ricorso, evidenziando, in ordine ai contestati profili di competenza, che “la scelta della previsione di un esame frontale dinanzi alla Commissione anche al termine dei corsi svolti in modalità e-learning non implichi l’esercizio di una discrezionalità nemmeno “latu sensu” politica”. Quanto alla decisione che – pur “aprendo” alla modalità di formazione on line – esige comunque lo svolgimento di una verifica finale “frontale” al cospetto di una Commissione, ha così concluso “In definitiva, nel bilanciamento tra l’interesse al rilascio di attestati validi in ogni Regione italiana, di cui sono portatori i soggetti formatori autorizzati in Regioni che consentono lo svolgimento dei corsi in modalità on line, esame compreso, e l’interesse per la tutela della salute pubblica, non appare arbitraria la scelta della Regione Campania di ritenere prevalente quest’ultimo e, conseguentemente, di imporre una più pregnante e rigorosa verifica dell’acquisizione delle competenze da parte del discente – futuro operatore alimentare”.
- Le appellanti in questa sede ripropongono le originarie argomentazioni, in chiave critica rispetto alle statuizioni di prime cure, e insistono nell’accoglimento del ricorso introduttivo. In particolare, con il primo motivo le appellanti contestano le statuizioni di prime cure nella parte in cui è respinta la censura di incompetenza. Con il secondo motivo di gravame sostengono che il principio di unitarietà dell’ordinamento giuridico nazionale, seppur consente alle singole Regioni di disciplinare, in via esclusiva ai sensi dell’art. 117 cost., le modalità della formazione, lo svolgimento dei corsi ed il rilascio degli attestati o dei crediti formativi, non consente, all’opposto, alle stesse di regolamentare l’ambito di validità degli attestati di formazione rilasciati secondo la disciplina dettata da altre Regioni, poiché diversamente ne risulterebbe violato il principio di mutuo riconoscimento e quello, ancor più generale, di libera circolazione dei lavoratori.
- Nel giudizio si è costituita la Regione Campania e ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato.
- Con ordinanza istruttoria n. 4244/2020 la Sezione, ricostruito il generale (e scarno) contesto normativo ha ritenuto necessario, prima di dirimere la res controversa “verificare, attraverso un coinvolgimento istruttorio del Ministero della Salute, se sussistano, oltre quelle citate, ulteriori accordi o iniziative ministeriali di coordinamento, che stabiliscano, a tutela del primario interesse sanitario collettivo, e in forza dell’esplicito mandato contenuto nell’allegato 2, cap. XII del reg. CE 852/2004, contenuti e modalità delle attività formative destinate a “persone che operano in determinati settori alimentari”.
- Il Ministero della Salute ha depositato relazione istruttoria.
- Le parti, nelle note conclusive hanno ulteriormente approfondito le loro tesi, anche in relazione ai contenuti della sopracitata relazione istruttoria.
- La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 29 ottobre 2020.
DIRITTO
- Con il primo motivo le appellanti contestano le statuizioni di prime cure aventi a oggetto il denunciato vizio di competenza. Esse segnatamente deducono che a venire in rilievo non è la scelta in sé – operata con i decreti dirigenziali – della previsione di un esame frontale all’esito dei corsi disciplinati, bensì la previsione “politica” volta a limitare il riconoscimento di titoli rilasciati in regioni diverse dalla Regione Campania, laddove non v’è stato un esame finale frontale. Scelta che, in quanto non contemplata da alcuna previsione normativa, innoverebbe l’ordinamento giuridico regionale, con conseguente competenza dalla Giunta Regionale, titolare del potere regolamentare.
- In realtà, ritiene il Collegio che la questione debba porsi in termini diversi. Il dirigente regionale non ha creato una norma. Piuttosto, in mancanza di una norma regionale specifica sulla formazione a distanza erogata da agenzie formative accreditate presso altre regioni, anziché negare, tout court, la validità dei percorsi formativi, ha utilizzato i suoi poteri gestionali in senso proattivo, individuando, nelle more di un’esaustiva normazione, un contemperamento avente comunque ad oggetto i suoi poteri di “riconoscimento” dei titoli di formazione professionale conseguiti presso altre regioni.
- Può dunque passarsi alla disamina del secondo e più complesso motivo di appello.
- Ritiene il Collegio che, ai fini della decisione, sia innanzitutto utile inscrivere la controversia nel suo esatto perimetro normativo.
- Nelle more, il presente contenzioso deve essere deciso sulla base dei principi generali.
- Nel caso di specie, il contenzioso, non ha del resto avuto ad oggetto i contenuti del programma formativo previsto da altra regione, quanto le modalità della relativa somministrazione nelle forme della formazione a distanza (FAD), nonché l’ineludibilità di un esame finale in modalità frontale (invero la Regione Campania aveva già in un primo tempo denegato il “riconoscimento” per il sol fatto che la formazione fosse erogata in modalità FAD. Il provvedimento era stato annullato dal TAR con sentenza n. 209 del 17/01/2012, in quanto ritenuto irrispettoso dell’altrui autonomia regionale e del principio di ispirazione comunitaria e costituzionale della libera circolazione dei lavoratori e dei titoli professionali, legittimamente conseguiti all’interno del medesimo ordinamento giuridico statale e nel quadro di comuni regole sovranazionali.A seguito di questa prima parentesi giurisdizionale la Regione Campania ha riprovveduto, questa volta “riconoscendo” la modalità FAD, ma imponendo, in siffatti casi, un esame in modalità frontale presso le sedi ASL regionali).
- Per e-learningsi intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti, sia in modalità sincrona che asincrona, attraverso piattaforme ad hoc e utilizzo di tecnologie che consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo e del grado di apprendimento.
- Le indicazioni provenienti dall’Europa, il tempo trascorso, lo stato delle conoscenze e dell’evoluzione tecnologica, rendono il Collegio quanto mai convinto della necessità di un intervento normativo generale idoneo a fornire finalmente una cornice di garanzie tecniche, nonché funzionale a rendere la formazione a distanza, non solo attendibile ed efficace, ma anche spendibile dai discenti su tutto il territorio nazionale, senza contestazioni, in ispecie nell’ambito della formazione professionale.
- a) La specifica autorizzazione all’erogazione in modalità FAD rilasciata dalla regione accreditante, sulla base di standard tecnici dalla stessa verificati e ritenuti adeguati;
- b) la natura non abilitante del corso per alimentaristi e il carattere teorico delle nozioni somministrate ai discenti. Caratteristiche che da un lato rendono applicabili, in via analogica, i principi che l’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 attua in ordine all’e-learning diretto ai responsabili e agli addetti alla prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro e, dall’altro viceversa escludono possa trovare applicazione la clausola contenuta, per le professioni regolamentate, nell’art. 4 dell’Accordo Stato/ Regioni del 25 luglio 2019, in ordine al necessario svolgimento in presenza dell’esame conclusivo (previsione applicabile solo ed esclusivamente ai corsi finalizzati al rilascio dell’attestato di qualificazione abilitante).
- Da quanto sopra discende l’illegittimità delle determinazioni impugnate nella parte in cui subordinano l’efficacia dell’attestazione rilasciata a seguito di corsi in modalità e-learning tenuti da enti di formazione accreditati da altre regioni, all’effettuazione di un esame frontale presso strutture della regione Campania. Con conseguente riforma della sentenza di prime cure.
- Trattandosi di questione nuova, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giulio Veltri | Michele Corradino | |