Pubblicato il 14/03/2019
- 03400/2019 REG.PROV.COLL.
- 11187/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11187 del 2018, proposto da
Marilena Comparone, rappresentata e difesa dall’avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Università dell’Istruzione e della Ricerca (Miur) in persona del Ministro Pt, Ministero Università dell’Istruzione e della Ricerca (Miur), Miur Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Miur Dipartimento Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Uffici Scolastici Regionali Ossia Abruzzo ed Altri, Ambiti Territoriali Provinciali di Alessandria ed Altri non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Invalsi – Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Val D’Aosta, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Anna Maria Bellè, Cristina Meldoli, Matteo Mambelli non costituiti in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione,
del provvedimento di illegittima esclusione della ricorrente dall’ammissione al corso FIT e al piano delle assunzioni e nelle disposizioni sulla scorta o in applicazione delle quali la P.A. ha denegato tale ammissione e in particolare, tra gli altri:
del DM 23 agosto 2018 recante convocazione della ricorrente per l’immissione in ruolo;
del DM n. 579 del 2 agosto 2018 avente ad oggetto “autorizzazione assunzioni scuola personale docente”, nella parte in cui nel disporre il reclutamento in ruolo del personale docente, non include la ricorrente;
del Decreto n. 944 del 24 agosto 2018 dell’USR per l’Emilia Romagna, con cui è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso A045, nella parte in cui sia stato inteso dalla P.A. nel senso di escludere la ricorrente dal piano delle assunzioni in ruolo;
per le stesse ragioni, del calendario di convocazione al concorso mediante il quale la deducente è stata dapprima convocata per prendere servizio in ruolo, in vista del contratto da stipulare nei luoghi del Liceo delle Scienze Umane “San Vitale” di Parma, per poi essere esclusa in quanto inserita con riserva ex officio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Invalsi – Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Val D’Aosta e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nelle Camere di consiglio dei giorni 6 novembre 2018 e 4 dicembre 2018 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con il ricorso in trattazione, depositato in data 8.10.2018, la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe allegando in fatto che:
– essendo soggetto portatore di handicap con riserva ex l. n. 68/99, rientra tra le categorie ammesse d’ufficio al concorso per il reclutamento del personale docente – scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.lgs. n. 59/2017.
– è abilitata all’estero, ed ha conseguito il proprio titolo, nonché inviato la domanda di riconoscimento al MIUR, entro i termini stabiliti dal D.lgs. n.59/2017, ossia entro il 31 maggio 2017, per quanto attiene il conseguimento del titolo ed entro il 22 marzo 2018 per quanto invece concerne la spedizione al MIUR della domanda di riconoscimento dell’abilitazione all’estero intracomunitaria;
-che essendo in attesa della definizione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero, il MIUR le ha consentito di partecipare al concorso con riserva così sostenendo la prova orale e conseguendo il punteggio di 93/100 per la classe A-45 Scienze economico aziendali, posizione n. 10 per la Regione Emilia Romagna;
- Premesso quanto sopra sintetizzato, la ricorrente, rubricando violazione di varie norme di legge ed eccesso di potere per varie figure sintomatiche tra cui sviamento, contraddittorietà e violazione del buon andamento, con il primo motivo lamenta che:
– il MIUR l’ha esclusa dalla partecipazione al recente piano di assunzioni nonostante si sia collocata in posizione utile per ottenere l’ambita immissione in ruolo in quanto, pur vincitrice di concorso, risulta inserita con riserva, e, dunque, tale riserva non permetterebbe l’assunzione, con la conseguenza che la riserva stessa sarebbe “inutiliter data”, secondo un’opzione peraltro rimessa all’arbitrio dei singoli Uffici scolastici regionali;
– nella lex specialis, che ammette d’ufficio la ricorrente a partecipare alla procedura in quanto abilitata all’estero in attesa di concludere l’iter per l’equipollenza, non esiste nessuna limitazione ai fini della sua assunzione in ruolo e d’altronde, l’ammissione della ricorrente al concorso, senza che faccia seguito la meritata assunzione in ruolo, è completamente inutile. In altri termini, la ricorrente, che ha superato le prove concorsuali, non potrà conseguire il bene della vita a cui il concorso è però funzionale.
2.1. Il Miur si è costituito con memoria meramente formale depositata dalla difesa erariale il 23.10.2018.
2.2. Alla Camera di Consiglio del 6 novembre 2018 la causa è stata ritenuta in decisione previo avviso oralmente dato alle parti circa la possibilità di una definizione del ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, cod. proc. amm. ed è stata ulteriormente approfondita alla Camera di consiglio del 4 dicembre 2018.
- Ritiene il Collegio fondate le censure di contraddittorietà dell’agere amministrativo consistente nell’avere ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso di cui all’art. 17, co. 2, d.lgs. n. 59/2017, regolato con il DM n. 995/2017 nonché con lo stesso bando approvato con D.D.G. 1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l’ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 (31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall’art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all’estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tuti i partecipanti alla procedura. Stabilisce infatti testualmente l’art. 3, co. 4 del DDG n. 85/2018 che “4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 , abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale.”
3.1. Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell’esigenza, variamente tutelata dall’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimentale conclusivo, nella specie rappresentato dall’immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.
3.2. Osserva in proposito il Collegio che invero, coerentemente, il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all’approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l’ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva dell’effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero in Paese intracomunitario e le abbiano superate. Del resto, conviene puntualizzare, una siffatta prescrizione sarebbe risultata illegittima in quanto distonica con la precedente norma di cui all’art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 che invece espressamente prevede l’ammissione alla procedura straordinaria di reclutamento di quei docenti che pur non essendo in possesso entra la “dead line” del 31.5.2017 del decreto dipartimentale di riconoscimento dell’abilitazione intracomunitaria, abbiano tuttavia conseguito entro detta data l’abilitazione estera e presentato al Miur la relativa istanza entro il 22.3.2018, e ciò in deroga al principio generale del possesso dei requisiti di ammissione entro la data limite del 31.5.2017 fissata dall’art. 17, co.3, d.lgs. n. 59/2017, requisiti tra cui consta l’abilitazione all’insegnamento conseguita entro quella data in Italia o il formale riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero, riconoscimento che, si ribadisce, ha natura non dichiarativa ma costitutiva (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis 25.5.2018 n. 5928).
Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all’estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al Miur istanza di riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un’abilitazione all’insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all’estero, risulterebbe invece frustrata dall’ingiusto e contraddittorio diniego all’immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all’art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 poc’anzi esaminato.
3.3. Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l’attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovverossia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente – del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell’abilitazione, dovrà intendersi risolto.
In definitiva alla luce delle considerazioni fin qui svolte il primo motivo di ricorso si prospetta fondato ed assorbente e consente di accogliere il gravame con assorbimento delle residue censure.
- Vanno pertanto annullati, limitatamente ai punti in cui sostanziano l’illegittima esclusione della ricorrente dall’ammissione al corso FIT e al piano delle assunzioni le disposizioni sulla scorta o in applicazione delle quali la P.A. ha denegato tale ammissione e in particolare: il DM n. 579 del 2 agosto 2018 avente ad oggetto “autorizzazione assunzioni scuola personale docente”, nella parte in cui nel disporre il reclutamento in ruolo del personale docente, non include la ricorrente; il Decreto n. 944 del 24 agosto 2018 dell’USR per l’Emilia Romagna, con cui è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso A045, nella parte in cui sia stato inteso dalla P.A. nel senso di escludere la ricorrente dal piano delle assunzioni in ruolo; per le stesse ragioni, il calendario di convocazione al concorso mediante il quale la deducente è stata dapprima convocata per prendere servizio in ruolo, in vista del contratto da stipulare nei luoghi del Liceo delle Scienze Umane “San Vitale” di Parma, per poi essere esclusa in quanto inserita con riserva ex officio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Miur nella misura di cui al dispositivo con distrazione a favore del procuratore costituito, che si è limitato ad affermare sul punto: “da distrarre”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti e i provvedimenti di cui al punto 4 della motivazione.
Condanna il Miur a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori e rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore del procuratore costituito come da sua richiesta.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 6 novembre 2018 e 4 dicembre 2018 con l’intervento dei Magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Alfonso Graziano | Riccardo Savoia | |
IL SEGRETARIO
https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-tar-roma