Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) SENTENZA N. 10252/2020 REG.PROV.COLL. N. 06833/2020 REG.RIC.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) SENTENZA N. 10252/2020 REG.PROV.COLL. N. 06833/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 08/10/2020
  1. 10252/2020 REG.PROV.COLL.
  2. 06833/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 6833 del 2020, proposto da Angela Furtivo, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11; contro Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l’annullamento – del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio DDG n. 965 del 28/08/2020 “Immissioni in ruolo docenti a.s.2020/2021 e assegnazione sede” nella parte in cui, nella lista dei docenti che hanno ottenuto l’immissione in ruolo in quanto vincitori di concorso, non è presente il ricorrente anche in quanto docente inserito con riserva in graduatoria; – di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale; nonché, per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno del diritto del ricorrente ad ottenere l’immissione in ruolo in luogo dell’accantonamento posto; e, per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate alla stipula del contratto a tempo indeterminato, anche con clausola risolutiva, in qualità di docente inserito in graduatoria con riserva.   Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.   FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di immissione in ruolo dei docenti per a.s.2020/2021, emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, nella parte in cui non è stata inclusa nel novero dei vincitori di concorso destinatari del provvedimento di assunzione. Precisa, in particolare, di essere risultata vincitrice “con riserva” della procedura concorsuale indetta con il d.d.g. n. 85/2018 e, pertanto, di avere diritto, in forza della prefata riserva, alla stipula di un contratto risolutivamente condizionato e non già al mero accantonamento del posto. In tal senso, dunque, l’Amministrazione intimata avrebbe erroneamente interpretato la portata della riserva con la quale è stata ammessa a partecipare al concorso. Con decreto n. 5513/2020 è stata accolta l’istanza cautelare in via monocratica. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2020, come dato avviso in udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sua definizione ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo. Il ricorso è fondato. Sulla questione il Collegio si è già espresso funditus con la sentenza n. 3400 del 2019, alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a. quale precedente conforme. In particolare, in tale pronuncia si sono ritenute “fondate le censure di contraddittorietà dell’agere amministrativo consistente nell’avere ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso di cui all’art. 17, co. 2, d.lgs. n. 59/2017, regolato con il DM n. 995/2017 nonché con lo stesso bando approvato con D.D.G. 1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l’ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 (31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall’art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all’estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tuti i partecipanti alla procedura. Stabilisce infatti testualmente l’art. 3, co. 4 del DDG n. 85/2018 che “4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 , abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”. Come evidenziato con la successiva sentenza n. 10937/2019, anch’essa richiamata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., “Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell’esigenza, variamente tutelata dall’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimentale conclusivo, nella specie rappresentato dall’immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset. Osserva in proposito il Collegio che invero, coerentemente, il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all’approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l’ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva dell’effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero in Paese intracomunitario e le abbiano superate. Del resto, conviene puntualizzare, una siffatta prescrizione sarebbe risultata illegittima in quanto distonica con la precedente norma di cui all’art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 che invece espressamente prevede l’ammissione alla procedura straordinaria di reclutamento di quei docenti che pur non essendo in possesso entra la “dead line” del 31.5.2017 del decreto dipartimentale di riconoscimento dell’abilitazione intracomunitaria, abbiano tuttavia conseguito entro detta data l’abilitazione estera e presentato al Miur la relativa istanza entro il 22.3.2018, e ciò in deroga al principio generale del possesso dei requisiti di ammissione entro la data limite del 31.5.2017 fissata dall’art. 17, co.3, d.lgs. n. 59/2017, requisiti tra cui consta l’abilitazione all’insegnamento conseguita entro quella data in Italia o il formale riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero, riconoscimento che, si ribadisce, ha natura non dichiarativa ma costitutiva (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis 25.5.2018 n. 5928). Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all’estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al Miur istanza di riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un’abilitazione all’insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all’estero, risulterebbe invece frustrata dall’ingiusto e contraddittorio diniego all’immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all’art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 pocanzi esaminato”. Ritiene, dunque, il Collegio di dover puntualizzare che l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale costituito dalla immissione in ruolo, ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la “carriera” del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta. In una situazione di tal fatta, appare evidente come il contratto di lavoro risolutivamente condizionato, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell’abilitazione, dovrà intendersi risolto. In definitiva alla luce delle considerazioni fin qui svolte vanno annullati gli atti impugnati nella parte in cui escludono il ricorrente e non consentono la relativa immissione in ruolo seppur con riserva. Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti di cui in motivazione. In considerazione delle peculiarità del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Emiliano Raganella, Consigliere Daniele Profili, Referendario, Estensore
 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Profili Giuseppe Sapone
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO   https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-tar-roma